Lo Statuto - Sintesi

TITOLO I

Art. 1 (Costituzione, denominazione )

E' costituita - ai sensi dell’art. 2615 ter del C.C. – una società consortile in forma di società cooperativa denominata “CFV SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE” o in sigla “CFV S.C.C.”

Art. 2 (Sede) Omissis.

Art. 3 (Durata)

La Società Consortile ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per delibera dell’Assemblea adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo, pur nel rispetto dell’ampia autonomia imprenditoriale dei suoi soci, di creare occasioni al fine di garantire in modo continuativo l’acquisizione di beni e servizi per le imprese socie, alle migliori condizioni economiche e di mercato
La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha per oggetto
a): lo svolgimento, per conto dei consorziati, attraverso un’organizzazione comune, delle fasi e delle attività relative all’acquisto degli imballaggi e contenitori in genere, nonche’ all’acquisto di beni ed alla fornitura e svolgimento di servizi utilizzati dalle imprese consorziate quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: carta brik e/o similare, cartoni, film di PVC e/o similari, contenitori di vetro di vario formato, pallets, trasporti da e per gli stabilimenti, ecc.
b) la ricerca per l’innovazione tecnologica e organizzativa nel campo delle tecniche gestionali, la consulenza e l’assistenza tecnica per attuare risparmi nella fornitura di beni e servizi ai consorziati.

La Cooperativa può compiere ogni attività e opera necessaria e opportuna per il conseguimento dello scopo consortile sopra indicato e ad esso preliminare, strumentale e conseguente e così, nei limiti anzidetti: stipulare convenzioni con le imprese produttrici di beni e/o di servizi, scambio, importazione, con consorzi ed organizzazioni similari, ai sensi delle normative vigenti.

La Cooperativa potrà svolgere in via non prevalente ma complementare, tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari, ritenute dall’organo amministrativo necessarie od opportune in quanto abbiano direttamente attinenza o siano funzionalmente connesse per il conseguimento dell’oggetto sociale.

TITOLO III
IMPRESE ASSOCIATE

Art. 6 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammesse a partecipare al Consorzio le aziende produttrici di prodotti agroalimentari che utilizzino beni e servizi di cui all’oggetto del presente statuto.

Le imprese che intendano partecipare al Consorzio devono inoltrare istanza al Consiglio di Amministrazione; la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dovrà attestare la conoscenza delle norme statutarie, nonché quelle di eventuali regolamenti in atto e l’accettazione di ogni clausola in essi contenuta.

Il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di richiedere la documentazione più opportuna al fine dell’esame della domanda e sottoporrà alla prima seduta utile la richiesta di ammissione dell’impresa per decidere, e comunque nei termini previsti dalla legge, se ammettere o meno l’impresa stessa.
La decisione di ammissione al Consorzio di una nuova impresa dovrà essere comunicata all’impresa interessata, unitamente all’indicazione dell’importo della quota di ammissione.

L’ammissione di una nuova impresa e di conseguenza l’iscrizione nel registro dei consorziati avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della domanda di ammissione. Da tale data l’impresa che sia stata ammessa acquista la qualifica di consorziata.

L’impresa consorziata di nuova ammissione si obbliga a mantenere il proprio status di socio del consorzio per almeno due esercizi.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a)  al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- della quota di ammissione, eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione;
b)   all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Salvo diverso parere del Consiglio di Amministrazione, è fatto divieto alle Imprese associate di iscriversi in altri Consorzi che svolgono identiche attività economiche e/o perseguono finalità analoghe a quelle del Consorzio.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Ciascun Consorziato ha, inoltre, l’obbligo di rispettare tutte le norme di questo statuto ed eventuali altri regolamenti, di non compiere atti che possano pregiudicare gli interessi del Consorzio e dei suoi singoli Consorziati. Oltre alla quota iniziale ciascun Consorziato deve:
- rifondere il Consorzio delle spese da questo sostenute per l’esecuzione di eventuali specifiche prestazioni;
- partecipare alle spese del Consorzio, mediante una quota annuale stabilita dall’organo amministrativo in proporzione all’utilizzo del servizio;
- corrispondere eventuali contributi straordinari in misura proporzionale all’utilizzo dei servizi, previa delibera dell’assemblea adottata con la maggioranza degli aventi diritto al voto, ove il Fondo Consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto. I Consorziati comunque si obbligano a coprire eventuali risultati negativi della gestione del Consorzio, come si obbligano a non dividere fra loro gli avanzi positivi di gestione che saranno dall’organo amministrativo destinati al raggiungimento degli scopi consortili.

Le spese consortili, che non siano da addebitare per particolare servizi ad uno speciale consorziato, ed i disavanzi di gestione sono da dividere fra tutti i consorziati in parti proporzionali all’utilizzo del servizio.

I singoli Consorziati sono poi obbligati, in forza della stipulazione fatta dal consorzio per loro conto con il fornitore di beni e/o servizi a versare direttamente al fornitore stesso nei modi e nei tempi concordati, quanto dal Consorzio stesso concordato con il fornitore.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione della società e per le imprese individuali anche per morte del titolare.

Lo scioglimento del rapporto consortile, rispetto ad ogni singola Impresa associata, produce l’automatica decadenza da ogni carica consortile della persona designata dalla Impresa associata nei cui confronti si è verificato lo scioglimento del rapporto consortile.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a)    che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b)    che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione non oltre il giorno 30 del mese di giugno. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere con le modalità previste al successivo art. 31.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto e diviene efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo

Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a)    che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b)    che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali nonché sia in mora nei versamenti delle quote e/o dei contributi associativi;
c)    che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
d)    che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore del capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi dell’art.31, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione) Omissis.

Art. 12 (Liquidazione) Omissis.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) Omissis.

TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a)  dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.
b)  la riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote non restituite;
c)  dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;
d)  dalla riserva straordinaria;
e)  da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Per le obbligazioni assunte dal Consorzio in nome e per conto delle singole imprese associate rispondono direttamente e personalmente le imprese stesse.

Art. 15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) Omissis.

Art. 16 (Bilancio di esercizio) Omissis.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI

Art. 17 (Organi)

Sono organi della Società:
a)       l'Assemblea dei soci;
b)       il Consiglio di amministrazione;
c)        il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 18 (Assemblee)

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire alle imprese associate al domicilio risultante dal libro dei soci (…..).

Art. 19 (Funzionamento dell’Assemblea)

(…..)

L'Assemblea ordinaria
1.    approva il bilancio e destina gli utili;
2.    procede alla nomina dell’Organo Amministrativo;
3.    procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
4.    determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci;
5.    approva i regolamenti interni;
6.    formula direttive al Consiglio di Amministrazione per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
7.    dà il proprio assenso alle operazioni di straordinaria amministrazione qualora proposte dall’organo amministrativo;
8.    provvede alle modifiche dell’atto costitutivo;
9.    delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 20 (Costituzione e quorum deliberativi) Omissis.

Art. 21 (Votazioni) Omissis.

Art. 22 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i titolari o i rappresentanti delle imprese socie che risultano iscritte nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni impresa socia ha diritto ad un solo voto se detiene una partecipazione non superiore a quattro volte il valore nominale delle quote, come stabilito dal presente Statuto; oltre tale limite di partecipazione l’impresa socia ha diritto a 5 (cinque) voti. (……)

Art. 23 (Composizione dell’organo amministrativo)

La società è amministrata, secondo le deliberazioni dell’assemblea, da un amministratore unico o da a un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

La maggioranza dei componenti l’organo amministrativo è scelta tra i soci e cioè i titolari od i rappresentanti o i procuratori o persone delegate dalle imprese associate; l’assemblea terrà conto del settore di attività in cui operano le imprese socie in modo da garantire un’adeguata rappresentatività di tutti i settori.

Il Consiglio, qualora non vi abbia già provveduto l’assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vice presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 24 (Compiti degli Amministratori) Omissis

Art. 25 (Convocazioni e deliberazioni) Omissis

Art. 26 (Integrazione del Consiglio) Omissis.

Art. 27 (Compensi agli Amministratori) Omissis.

Art. 28 (Rappresentanza) Omissis

Art. 29 (Collegio sindacale) Omissis.

Art. 30 (Revisore legale dei conti) Omissis.

TITOLO VII

Art. 31 (Controversie) Omissis.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.32 (Scioglimento anticipato) Omissis.

Art. 33 (Devoluzione patrimonio finale) Omissis.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti) Omissis

Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 36 (Rinvio) Omissis.